IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recente
«Codice  dei  beni  culturali  e   del   paesaggio»,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220,  recante  «Disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo»; 
  Visto l'art. 29, della legge n. 220 del 2016, che prevede un  Piano
straordinario per la digitalizzazione del patrimonio  cinematografico
e audiovisivo; 
  Visto l'art. 29, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede,
al fine di consentire il passaggio del patrimonio  cinematografico  e
audiovisivo al  formato  digitale,  la  costituzione  di  un'apposita
sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione  annua
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e  2019  per
la concessione alle imprese di post-produzione incluse le  cineteche,
di  contributi  a  fondo  perduto,  ovvero  finanziamenti  agevolati,
finalizzati  alla  digitalizzazione   delle   opere   audiovisive   e
cinematografiche; 
  Visto l'art. 29, comma 4, della legge  n.  220  del  2016,  ove  si
prevede che con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
siano definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari,  le  modalita'
per il riconoscimento  e  l'assegnazione  dei  contributi,  i  limiti
massimi d'intensita' di  aiuto  dei  contributi  stessi,  nonche'  le
condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato; 
  Visto l'art. 7 della legge n.  220  del  2016,  recante  «Tutela  e
fruizione del  patrimonio  cinematografico  e  audiovisivo.  Cineteca
nazionale»; 
  Visto l'art. 12, comma 3, della legge  n.  220  del  2016,  ove  si
prevede che  le  disposizioni  tecniche  applicative  dei  contributi
previsti  adottate,  con  decreti  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e con decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  medesimo  Ministro,  sono
stabilite nel rispetto delle norme  in  materia  di  aiuti  di  Stato
stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni: 
    a) perseguono gli obiettivi  dello  sviluppo,  della  crescita  e
dell'internazionalizzazione delle imprese; 
    b) incentivano la nascita e la crescita  di  nuovi  autori  e  di
nuove imprese; 
    c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale; 
    d)  favoriscono  modelli  avanzati  di   gestione   e   politiche
commerciali evolute; 
    e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza; 
  Visto l'art. 13, comma 2, della legge  n.  220  del  2016,  ove  si
prevede che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo sia  destinato  al
finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V
del capo  III  della  legge  n.  220  del  2016,  nonche'  del  Piano
straordinario  per  il  potenziamento   del   circuito   delle   sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano  straordinario  per  la
digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui
rispettivamente agli articoli 28 e 29, della medesima legge; 
  Visto l'art. 37 della legge n. 220 del 2016, ove si prevede che  le
modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei  contributi
sono stabiliti nei relativi decreti  attuativi  e  che,  in  caso  di
dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in  sede  di
istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla  revoca  del
contributo concesso e  alla  sua  intera  restituzione,  e'  disposta
l'esclusione  dai  medesimi  contributi,   per   cinque   anni,   del
beneficiario nonche'  di  ogni  altra  impresa  che  comprenda  soci,
amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi
del medesimo comma; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
maggio 2017, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 4, della legge
n. 220 del 2016, recante «Modalita' di  gestione  del  Fondo  per  lo
sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»; 
  Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2017, recante «Riparto  del
fondo   per   lo   sviluppo   degli   investimenti   nel   cinema   e
nell'audiovisivo per l'anno 2017»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  del  15  novembre
2013 (2013/C 332/01) sugli  aiuti  di  Stato  a  favore  delle  opere
cinematografiche e di altre opere audiovisive; 
  Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea  del  17
giugno 2014, e in particolare gli articoli 4, 53 e 54,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 21 settembre 2017; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  Superiore   del   cinema   e
dell'audiovisivo nella seduta del 25 luglio 2017; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
  Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni  applicative  per
la  concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  finalizzati  alla
digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche, a valere
sull'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di  cui
all'art. 13 della legge n. 220 del 2016, con dotazione annua di  euro
10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 
  2. Il presente  decreto  definisce,  in  particolare,  i  requisiti
soggettivi dei beneficiari, le  modalita'  per  il  riconoscimento  e
l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensita' di aiuto
dei contributi stessi, nonche' le condizioni e i termini di  utilizzo
del materiale digitalizzato da parte del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo.